L’Alternanza Scuola-Lavoro è stata introdotta dal D. Lgs. n. 77/2005 “Definizione delle norme generali relative all’Alternanza Scuola-Lavoro, a norma dell’articolo 4 della Legge 28 marzo 2003, n. 53 che all’articolo 4 la  prevede come possibilità di realizzare i corsi del secondo ciclo, consentendo ai giovani che hanno compiuto il quindicesimo anno di età di svolgere l’intera formazione dai 15 ai 18 anni “attraverso l’alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica, sulla base di convenzioni con imprese o con le rispettive associazioni di rappresentanza o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con enti, pubblici e privati, inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio che non costituiscono rapporto individuale di lavoro. L’art.1 (dal comma 34 al comma 44) della L. 107/2015 (“La Buona Scuola”) prevede, a partire dall’A.S. 2015-16, un impegno di complessive 200 ore per tutti gli studenti del 3° e 4° e 5° anno dei Licei.

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